1. Introduzione
La Riforma Cartabia, pur tra molte perplessità, ha portato notevoli modifiche al Diritto processuale minorile e di famiglia.
Mi si perdonerà l’icastica immagine, ma la Riforma, mossa da una esigenza di dare celerità ai procedimenti giudiziari, ha, in realtà, operato come chi, per pulire casa, mette la polvere sotto il tappeto. Infatti, l’enorme problematica della Giustizia, in Italia, riguarda la carenza di Giudici, del personale dei Tribunali e delle risorse economiche, unico vero motivo della eccessiva durata dei processi.
Sostanzialmente, nel Titolo IV bis del Codice di procedura civile è stato effettuato un accorpamento delle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, stabilendo un unico rito, dal quale restano esclusi soltanto i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, i procedimenti di adozioni di minori di età e i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE. Ciò ha reso più organica la materia, ma sarebbe complesso analizzare, in detto contesto, una Riforma che, tra luci e ombre, con molteplici correttivi, ha modificato la materia, arrecando anche utili innovazioni o chiarimenti (si pensi alla Sezione relativa alla Violenza domestica e di genere, all’ascolto del minore, all’istituto del curatore speciale del minore, nel processo civile, nei casi di contrasti tra genitori, alle modifiche in tema di negoziazione assistita, estesa alle coppie di fatto), ma perdendo l’occasione di creare, come più volte annunciato, un Tribunale della Famiglia. Una coppia che intenda procedere a separazione e divorzio, definendo le modalità di affido e visita dei figli minori, nonché stabilire a carico di chi gravi l’assegno di mantenimento, potrà: proporre ricorso al Tribunale territorialmente competente, anche consensualmente/congiuntamente; oppure, con l’ausilio di due avvocati, procedere alla negoziazione assistita e disciplinare, con un accordo tra le parti, tutti gli aspetti. Una terza via consente di recarsi autonomamente in Comune, ma solo nel caso in cui la coppia non abbia figli minori, maggiorenni con handicap grave o non economicamente autosufficienti.
Questa brevissima introduzione serve a intuire le molte difficoltà che si troverà ad affrontare chi intenda disciplinare, da un punto di vista legale, la fine di un rapporto familiare.
In che modo il lavoro, inteso come capacità lavorative, influenza e influisce in detti contesti? Proveremo a fornire alcuni spunti sulla questione.
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«Il lavoro rende liberi» è assurta alla storia come una delle frasi più oscure e inquietanti e lo è divenuta non soltanto per il contesto nella quale è nata, quanto anche e soprattutto per la valenza antifrastica dell’orrore che in essa si cela, mascherato da frase nobile, come si riflettesse in uno specchio distorcente di un Luna park abbandonato, nel bel mezzo di festeggiamenti carnascialeschi e onirici. Ma la realtà è violenta come un pugno e la “banalità del male” lo rende sempre più feroce.
Orbene, per cercare di comprendere le correlazioni e le implicazioni sottese ai rapporti famiglia- lavoro e l’influenza e l’incidenza che esse possono avere nelle dinamiche che conducono lungo la via perigliosa, tortuosa e a volte devastante della separazione e del successivo divorzio di una coppia (anche se spesso coinvolge molto più della “semplice” coppia, ma anche tutta la famiglia o le famiglie), probabilmente, non sarebbe sufficiente un trattato di sociologia, psicologia, giurisprudenza e storia, perché la complessità e vastità dell’argomento e la proteiforme congerie delle casistiche appare, agli occhi di chi scrive, come un mondo troppo pesante per le spalle di qualsiasi Atlante, col fondato rischio di vedersi vittima di un supplizio di Sisifo, con tanto di masso che mai giungerà a destinazione.
In siffatte circostanze, può occorrere in soccorso quella peculiare forma di ragionamento che viene definito come induttivo, la quale consente di basare una conclusione universale, a partire dalla osservazione di singoli casi specifici.
Sarebbe però tracotanza e non mera ambizione, credere o illudersi (spesso sono sinonimi) di raggiungere davvero una soluzione universale. Pur tuttavia, l’analisi di contesti reali e situazioni vissute, potrà fornirci qualche elemento utile, quantomeno a diradare le nebbie di un argomento potenzialmente illimitato, aiutandoci ad affrontare e comprendere un po’ di più la sua complessità.
2. Casistica
2.1. Caso 1
Mi si concederà il vezzo e l’ardire di indicare i nomi dei protagonisti di questa vicenda, con lettere maiuscole puntate, come nei miei amati romanzi russi dell’Ottocento, non tanto per pudore, ma per deontologico rispetto delle persone e della loro sacra privacy.
S. è una donna di mezza età, risposatasi con P., dopo il decesso del primo marito, con il quale aveva avuto una figlia, ormai post adolescente. Dopo la nascita della seconda figlia (la prima della nuova coppia), insieme decidono la seguente organizzazione familiare: S. lascerà il suo lavoro, per dedicarsi alla crescita della figlia (la quale presenta molte problematiche di salute) e mantenere sempre acceso e pulito il focolare domestico, mentre P. potrà dedicarsi alla sua carriera, con la prospettiva di migliorare le finanze utilizzate per l’economia familiare. Un piano in apparenza ben riuscito. Se non fosse che P., più giovane di S. (anche questo è un fattore rilevante), effettivamente fa carriera, partecipa a molte cene di lavoro, porta a casa tutti i soldi che servono a mantenere un tenore di vita, se non elevatissimo, per lo meno alto borghese (per usare un termine forse un po’ desueto), acquista sempre maggiore sicurezza in se stesso, covando dentro un elevato e represso rancore per una moglie che, in ambito familiare e nelle scelte di vita, forse anche per la differenza di età, appare ai suoi occhi, come prevaricante (e ora che, nella sua ottica, si sente forte delle entrate economiche, dimentico che il lavoro domestico ha altrettanta dignità, la sua “indulgenza” sembra giunta al termine). In questa miscela di elementi chimici e sociali potenzialmente esplosivi, ecco apparire la terza attrice di questa messinscena che si avvia verso la più banale delle tragedie greche. Ebbene sì, cherchez la femme! E se per il principio di indeterminazione è sufficiente studiare qualcosa per cambiarla, immaginatevi cosa possa comportare inserire un elemento esterno, un’amante, in una dinamica di vita familiare già precaria.
P. inizia a rispondere male ad S. che, a sua volta, urla e inveisce, sospettando che dietro i cambiamenti del marito, possa celarsi una terza persona. P. inizia a non rendere più partecipe S. delle finanze familiari (che, agli occhi di P. sono diventate le proprie, in quanto lui lavora e porta i soldi a casa e lui può spenderli per cene, non più di lavoro, costosi regali, non per la festa della moglie e viaggi che non sono più di famiglia).
S., costretta a trovare piccoli lavori saltuari, subisce una vera e propria violenza economica, una umiliazione continua (anche e solo per chiedere i soldi della spesa quotidiana, tenuto conto che gli sperperi di P. hanno reso il loro tenore di vita un po’ meno alto borghese, con un aumento proporzionale delle tensioni familiari). È il trionfo della sopraffazione patriarcale della peggiore specie, tenuto conto che, addirittura, la casa familiare è stata acquistata il medesimo giorno in cui, dal notaio, il marito decise che fosse migliore il regime di separazione dei beni, nella coppia. Col senno di poi, una strategia tesa a tagliare fuori una donna ormai non più giovanissima e la sua figlia post adolescente, non più rientranti nel nuovo progetto di vita di P., il quale ritiene di meritare di più e non intende vivere oltre in un contesto familiare, ai suoi occhi autoreferenziali, ormai asfittico e opprimente.
Risultato: separazione giudiziale, con accuse reciproche e discussioni feroci su mantenimenti, assegnazione della casa coniugale, affido della figlia minore, separazione che, con l’ausilio degli avvocati, viene trasformata in consensuale e di cui, dopo 7 mesi, si attende ancora da parte del Tribunale, il provvedimento di omologa delle condizioni raggiunte a fatica, le quali, col passare del tempo, sembrano non più sufficienti a gestire la situazione attuale e le difficoltà evidenti della ex coppia.
2.2. Riferimenti normativi e giurisprudenziali del Caso 1
a. Mantenimento figli
L’obbligo di mantenimento trova fondamento nella Costituzione (art. 30) e nel Codice civile. In particolare, l’art. 315 bis c. 1 c.c., stabilisce che il figlio abbia diritto di essere: mantenuto, educato, istruito, assistito moralmente.
In relazione al mantenimento, i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis c. 1 c.c.).
L’art. 337 ter comma 4 c.c. dispone che il giudice fissi la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, considerando vari parametri: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
b. Mantenimento coniuge
L’assegno di mantenimento ha funzione:
- assistenziale, si tratta di un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa;
- perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (Ord. Cass. 5603/2020 in materia di divorzio).
L’assegno di mantenimento trova il proprio ubi consistam normativo segnatamente nell’art. 156 c.c. a mente del quale: «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato».
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 155 c.c.
Oltre al dato normativo, assume particolare rilievo la giurisprudenza che si è formata, negli anni, in tale materia: Sezioni Unite (Cass. S.U. 18287/2018) «occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto» (vedasi anche Cass. ord. n. 9294/2018 e Cass. n. 9915/2007; n. 12196/2017).
«Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell’adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente» (Cass. 13/01/2023, n. 952).
c. Affido condiviso
L’affido condiviso (L. 54/2006) è la regola che disciplina l’affidamento dei figli quando cessa la relazione affettiva e la convivenza tra i genitori, salva l’esistenza di gravi circostanze che possano indurre il Giudice a decidere, nell’interesse esclusivo del minore, un affido esclusivo.
2.3. Caso 2
S. è una ragazza straniera di 15 anni, con il padre in carcere e la madre che lavora in nero, per mantenere lei e l’altro figlio, in una casa sotto strada, in condizioni igieniche precarie, dalla quale sono stati anche sfrattati. S. si ritrova a partorire un figlio avuto con il ragazzo diciassettenne e, dopo aver deciso, inizialmente, di darlo in adozione, cambia idea, ma nel frattempo, il Tribunale per i Minorenni, allertato dai Servizi Sociali, ha disposto con decreto, l’apertura del procedimento per lo stato di abbandono del minore.
Da qui parte una vera e propria Odissea tragica che vede da un lato, la madre naturale minorenne, che nel frattempo ha compiuto 16 anni e ha potuto riconoscere il figlio (mentre il padre si è dato alla macchia, sostenuto da genitori che lo ritenevano troppo giovane per farsi carico delle proprie responsabilità) e la nonna, combattere per potersi prendere cura del neonato ed essere una famiglia; dall’altro, i Servizi Sociali, il Tribunale per i Minorenni, il Tutore e il curatore del minore (nominati per legge) ritenere che nonna e mamma non siano in grado, in tempi compatibili con le immediate necessità evolutive del minore, di prendersi cura dello stesso e porre in essere un progetto di vita sano per la sua crescita.
Non si possono riassumere in poche righe 5 anni di processi, con due appelli, due consulenze tecniche, intervento di una Casa famiglia, né tutta la vicenda, che pure, è assai interessante per comprendere il funzionamento dello Stato Sociale e del sistema Giustizia in Italia; tali vicende, che sono influenzate da molteplici fattori, non sono funzionali al discorso che ci interessa peculiarmente. Motivo per cui ometterò tutte le fasi giudiziarie ed extra giudiziarie non strettamente necessarie.
Sta di fatto che, S., in un primo tempo, per vedere il figlio (mentre alla nonna e allo zio resta precluso), deve prendere tre autobus, per andarlo a trovare, per un’ora a settimana (tanto le è stato concesso dal Tribunale), nella Casa famiglia in cui è stato inserito, tenuto conto che la casa familiare è infestata dalle blatte e in più è pendente uno sfratto. Il lavoro in nero, non consente alla famiglia di provvedere al sostentamento di tutti. S. viene bocciata a scuola.
Nel frattempo, il primo appello viene parzialmente vinto, la Corte decide che S. deve entrare in Casa famiglia con il figlio, onde essere aiutata nel suo percorso di madre. Ma tale ordine non viene mai adempiuto. La Responsabile della Casa famiglia individuata, dopo un solo colloquio avuto con la ragazza madre (in assenza di genitore e avvocato), ritiene che non sia pronta e motivata, nonostante S. giuri e spergiuri di essere disponibile a entrare nella struttura e nel progetto, pur con tutti i dubbi e le paure di affrontare questo impegno, senza la madre e non sapendo se potrà avere più la vita di adolescente che pure meriterebbe di poter vivere, ma che probabilmente è irrimediabilmente perduta. Il Tribunale per i Minorenni, valutate le relazioni dei Servizi sociali e della Casa famiglia, decide per lo stato di adottabilità del neonato. Nel nuovo appello viene disposta una Consulenza tecnica d’ufficio secondo la quale gli interventi (mai indicati) a sostegno di un recupero da parte della ragazza, delle capacità necessarie a svolgere la funzione genitoriale, potrebbero risultare poco efficaci per neutralizzare gli effetti disfunzionali provenienti dalla sua storia personale.
Ma prima di arrivare a ciò, S. ha cambiato la scuola in cui era stata bocciata, intraprendendo, con profitto, un istituto abilitante al lavoro, iniziando persino un apprendistato, la nonna è riuscita a trovare, tra mille difficoltà, una casa in affitto e regolarizzare la posizione lavorativa, ammazzandosi di fatica dalla mattina alla sera con turni notturni massacranti.
Anche il giovane zio si rende disponibile a contribuire economicamente all’economia familiare. Ma tutto questo non è ritenuto sufficiente. Il Comune di Roma non è stato in grado di reperire un alloggio popolare per una famiglia sfrattata; lo Stato Italiano non è stato in grado di fornire nulla di più di un aiuto economico saltuario; la Casa famiglia, con i suoi operatori, non è stata in grado di aiutare una ragazza adolescente a comprendere appieno la bellezza di essere madre, limitandosi ad osservarla come un entomologo studia un insetto, giudicandola incapace e non sufficientemente motivata a costruire un progetto di vita per lei e per suo figlio, incapace di superare i suoi limiti caratteriali di ragazza abbandonata da un padre finito in galera e arrabbiata col mondo intero, come solo gli adolescenti sanno essere.
Il piccolo crescerà in una famiglia adottiva, ritenuta più pronta e competente per sopperire alle esigenze immediate di vita di un neonato. Ma siamo così sicuri che crescerà più felice, nell’idea errata, ma necessaria, che la madre naturale non lo abbia voluto, sentendosi abbandonato da colei che più di ogni altro avrebbe dovuto amarlo, la quale, invece, ha combattuto per tenerlo, non riuscendo a superare i propri limiti, perché sola e senza aiuti?
La vita, sempre e solo lei, saprà dare la sua risposta.
2.4. Riferimenti normativi e giurisprudenziali Caso 2
La L. 184/1983, è posta a tutela dei minori e delle famiglie in difficoltà e disciplina i casi di stato di abbandono. In particolare, l’art. 8 della L. 184/83 prevede che «1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio».
Cass., Sez. I, 12/5/2015, n. 9639 – «L’esigenza di accertare con rigore l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole, ora sancita dalla L. 184/83 (art. 15, comma 1), deve certamente tener conto dei veloci tempi esperienziali dei minori, sì che l’attesa di tale esito va esclusa ove incompatibile con i tempi di compiuto ed armonico sviluppo dei minori stessi: ma ciò, senza obliterare la loro futura evoluzione in una definitiva personalità adulta, cui per sempre graverà la recisione, ad opera del diritto, dell’unico legame biologico naturale, che, quindi, secondo i principi sopra esposti, deve costituire l’extrema ratio».
La Corte di Cassazione è abbastanza univoca nel dettare i principi basilari e rigorosi, in materia di adottabilità, stabilendo «il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento» (Cass. n. 24717 del 14/09/2021).
Cass. Civ. ord. 31.12.2021 n. 42142 «i problemi di arretratezza cognitiva e culturale dei genitori non giustificano la decadenza dalla responsabilità genitoriale».
Nel caso di una madre appena quattordicenne, essendo logico dedurre che ella, ancora ragazza, debba compiere un lungo percorso per assumersi le responsabilità del proprio ruolo genitoriale è stata rigettata la sentenza di adottabilità del neonato, «prevedendo per lei un adeguato progetto di sostegno, è possibile affidarle il figlio» (Cass., sez. I Civile, sentenza n. 1932/17).
Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20/11/ 1989, ratificata con la L. n. 176/1991. Lo Stato di adottabilità è stato ritenuto dalla Corte di Giustizia Europea l’ultimo rimedio possibile, in casi assolutamente gravi e circostanziati. Addirittura, secondo il recente orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo [Cedu nel caso D.M. e N. c. Italia (ric.60083/19); caso A.L. ed altri; caso E.M ed altri c. Norvegia (ricc. 45889/18 e 53471/17) del 20/012022], l’adottabilità del minore, anche nel caso di violenze domestiche deve essere l’ultimo rimedio in assoluto. La Corte europea ritiene che, anche in presenza di abusi tra le mura di casa, il minore debba essere dichiarato in stato di abbandono (e quindi adottabile) solamente nelle ipotesi in cui non sia impossibile intervenire diversamente, ad esempio allontanando di casa il genitore o il familiare violento.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha evidenziato l’eccezionalità dell’istituto dell’adozione, quale misura contrastante con il diritto primario del minore alla crescita nell’ambito della propria famiglia di origine, nel rispetto dell’art. 8 CEDU (sent. del 20/01/2022 ric. n. 60083/19; sent. Del 13/10/2015; Caso Ajinnibosun c. Italia, sent. del 16/6/2015).
3. Conclusioni
Orbene, all’esito di questi casi controversi e, pur con tutti i limiti di una tanto necessaria, quanto scarna e tirannica sintesi di storie che racconterebbero molto di più di quel che da esse meramente traspare, dobbiamo tornare al nostro procedimento logico induttivo, per recuperare il senso di questo excursus giudiziario.
Il lavoro rende davvero liberi, oppure la società delle mille tecnologie che, donandoci velocità ed efficienza, ci hanno promesso di annientare spazio e guadagnare tempo per dedicarlo ad altro, si è rivelata un grande inganno e il fuoco donato a Prometeo, ha solo finito per bruciare le sue speranze di una vita migliore?
Vorrei essere maieutico come Socrate e lasciarvi con domande intelligenti che valgano più di risposte inutili e impossibili. Ma ho dei limiti e un minimo di pudore, per non nascondermi dietro ciò che non sono.
Certamente il lavoro è un dovere necessario alla crescita di un essere umano e della società che egli è chiamato a fondare, vivere e lasciare in eredità ai propri figli.
Certamente l’assenza di lavoro, che non a caso è annoverato tra i diritti, genera frustrazione, povertà e tutti i mali, rimasti nel vaso di Pandora, immaginabili.
Pertanto, assumendo una rilevanza assoluta sia per l’individuo che per la società in cui l’individuo stesso si muove e opera, appare lapalissiano che esso assuma altrettanta rilevanza nella creazione di una famiglia e così, possa avere un ruolo rilevante nella sua dissoluzione.
Tale ruolo assume connotati diversi nel tempo e nello spazio. La società e la famiglia cambiano a seconda dell’epoca storica e del luogo geografico in cui questi mutamenti si verificano.
Bisognerebbe essere in grado di semplificare l’equazione vita, sino ad arrivare a quelle caratteristiche universali che sono postulato e assioma di ogni uomo in ogni età.
Ma generalizzare troppo, significherebbe eludere la domanda ed illuderci di poter trovare una sola risposta.
Dai casi affrontati possiamo desumere che la scelta di lasciare un lavoro può influire su un rapporto familiare, ma anche la scelta di fare carriera e allontanarsi troppo dalla famiglia, può risultare altrettanto nefasta ed entrambe le scelte risultare determinanti in una separazione e in un divorzio, laddove entrano in gioco affetti, sentimenti, ma anche aspetti economici e pratici di gestione della vita quotidiana.
Perché, in fondo, la protesta femminista del “vogliamo il pane e le rose”, riguarda un po’ tutti i generi. E così, l’assenza di un lavoro stabile, di entrate sicure e di capacità economiche sufficienti, possono risultare decisive, portando, come nel caso 2, al risultato che una famiglia non possa neanche nascere e, comunque, venga separata, nel senso lato e non solo giuridico del termine. La casistica, a ben vedere è infinita. Vi rientrano anche divorzi eccellenti di celebrità e ricchi imprenditori, laddove il lavoro potrebbe non risultare un elemento problematico, ma sempre la questione economica assume rilevanza soverchiante. Terenzio affermò: «Homo sum, humani nihil a me alienum puto» ed è per questo che coloro che sono chiamati a governare dovrebbero sempre aver a cuore che nulla di ciò che appartiene e riguarda l’uomo sia loro estraneo, portando avanti politiche sociali, politiche del lavoro, politiche familiari, avendo riguardo all’essere umano in tutte le sue manifestazioni, interessi e ambiti, ivi compreso quello patologico che porta alla definizione delle controversie giudiziarie.
Perché la società è formata da individui interconnessi, interdipendenti e il malessere di uno si riflette inevitabilmente nel suo stare con tutti, nella stessa maniera, in cui, secondo la teoria della complessità, sia sufficiente un battito di ali di farfalle in una parte lontana del pianeta, per generare un tornado, dal lato opposto di quello stesso pianeta.
La Pace non si costruisce solo tra Nazioni, con accordi roboanti, ma si inizia a costruire nel benessere quotidiano degli individui. «Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto» (Lc 16,10).
E allora, a conclusione di questa breve e sicuramente poco esaustiva dissertazione, possiamo ritenere che il lavoro influisca in maniera senz’altro decisiva nelle dinamiche familiari, sia nella genesi che nella loro patologica dissoluzione.
Ma capire in che modo e fino a che punto questa influenza si manifesti, appartiene al novero delle domande che necessariamente resteranno senza risposta, o meglio, al novero delle domande alle quali solo la vita di ogni individuo saprà darne una.
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